Pubblicano la foto di famiglia sul web e si ritrovano trasformati in...manifesto pubblicitario! (in figura, la foto incriminata)
Lo scorso Natale i coniugi Danielle e Jeff Smith di St. Louise avevano utilizzato per la cartolina di Natale una foto che ritraeva tutta la loro bella famigliola, e l`avevano pubblicata su un blog. Poi un bel giorno un loro amico va in vacanza a Praga e passando per caso davanti a un supermercato che vende prodotti italiani vede i signori Smith ritratti allegri e sorridenti su un cartello pubblicitario. Il mondo è piccolo... Immediatamente prende il telefono e li chiama per avvisarli. Danielle e Jeff scoprono così di essere diventati, senza saperlo, un manifesto pubblicitario di un supermercato. Mario Bertuccio, il proprietario del supermarket, aveva utilizzato su un cartello pubblicitario, senza alcuna autorizzazione, la foto di famiglia pubblicata sul web dai due coniugi. Naturalmente Bertuccio si è immeditamente scusato e ha promesso di ritirare tutti i manifesti. «Pensavo che l`immagine fosse stata generata a computer e ho avuto l`idea di utilizzarla per la pubblicita del mio negozio», ha spiegato, aggiungendo che se fossero stati del posto avrebbe offerto volentieri agli Smith una bella bottiglia di vino.
Questo clamoroso episodio di violazione della privacy ripropone un problema molto serio: come si tutelano immagini e informazioni sul nostro conto da noi inserite volontariamente in Rete e da altri utilizzati senza il nostro consenso, a scopo di lucro o in maniera lesiva della nostra dignità?
Vediamo cosa dice in Italia la legge su questo tema:
1.
La regola generale vuole che affinchè il fotografo possa esporre o commercializzare il ritratto di una persona, debba chiedere prima il consenso della persona interessata. Fanno eccezione alla regola del consenso espresso i casi in cui la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto dalla persona ritratta, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, eventi, cerimonie di interesse.
2.
Non può essere esposta o commercializzata la foto la cui esposizione o commercializzazione rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritrattata.
3.
La pubblicazione sul web di fotografie per la legge è equivalente alla pubblicazione vera e propria. Purtroppo però la legge non specifica in quale forma la persona interessata debba prestare il suo consenso alla pubblicazione su internet della foto che la ritrae e se possa ritenersi valido anche un consenso prestato oralmente. Mancando una legge ad hoc su come vadano gestite le foto sul web, in materia bisogna farsi guidare dal buonsenso: informare sempre la persona ritratta su come verranno trattati i dati: un consenso scritto dell’interessato garantisce maggiore sicurezza di uno espresso solo verbalmente.
4.
E’ essenziale non solo chiedere il permesso di scattare la fotografia ma anche di avvertire che essa potrà essere pubblicata sul web.
5.
Per la pubblicazione d' immagini su internet vale la legge sulla tutela dell'immagine. La legge 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") assimila l'immagine di un individuo ad un dato personale e introduce il concetto di dato sensibile (orientamento religioso o sessuale, salute, aspetti economici, ecc.) per il quale prevede l'assenso scritto da parte del soggetto ritratto. Questa assimilazione rende necessaria l'informativa al soggetto ritratto, in qualunque circostanza, anche per la sola memorizzazione nell'hard disk del file digitale, indipendentemente dall'uso che se ne fa.
Se la vostra immagine è stata abusivamente e/o illegittimamente utilizzata sul web (ad esempio è stata inserita senza la vostra autorizzazione su un sito), molteplici sono gli strumenti per tutelarvi: la possibilità di ottenere una inibitoria giudiziaria del comportamento lesivo della vostra immagine, il sequestro, il risarcimento del danno sia economico, che alla reputazione e alla vita di relazione.
Una efficace mezzo di tutela può essere costituito anche dalle nome a tutela del nome (azione di reclamo e di usurpazione). In base alla legge sulla privacy infine si ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali (tra cui rientrano anche le fotografie) trattati in violazione di legge. In caso di rifiuto o omesso riscontro entro il brevissimo termine di cinque giorni dal ricevimento di tale istanza, ci si può rivolgere al giudice ordinario o al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere l'attuazione in via coattiva del diritto alla cancellazione.
Per maggiori approfondimenti potete collagarvi al sito ufficiale del Garante della Privacy