In Europa il settore è regolato da tre direttive:
la 95/46 sulla tutela dei dati in generale,
la 97/66 sulla tutela dei dati nella telecomunicazione
la 97/6 sulle vendite a distanza.
Le prime due direttive stabiliscono che il consumatore deve dare il suo consenso per ricevere della pubblicità. In Italia questo è regolato con il principio di Opt-In: il consumatore deve esplicitamente richiedere l'invio della pubblicità (in soldoni, dovrà appositamente contrassegnare una casella).
L'ultima direttiva invece, che regolamenta le vendite a distanza - e quindi anche tutto il commercio elettronico - obbliga l'esercente che vuole utilizzare la posta elettronica come mezzo di pubblicità, a richiedere previamente il consenso del consumatore. Questa direttiva in Italia è stata recepita con il decreto legge n. 185 del 22 maggio 1999 che prevede sanzioni dai 500 ai 5.000 Euro, raddoppiabili in casi gravi o ripetuti. L'autorità competente è la Polizia Postale. Se volete far applicare le sanzioni di cui sopra dovrete perciò presentare un esposto (portate con voi il messaggio in questione stampato) alla Polizia Postale.
Lo spam inoltre è in contrasto con la netiquette, cioè il codice di autoregolamentazione di internet. Nel momento in cui un provider vi fornisce l'accesso a internet, voi sottoscrivete un contratto nel quale vi impegnate a rispettare la netiquette. La stessa cosa viene richiesta alle aziende che registrano un dominio (www.nomdedelladitta.com è un dominio) dalle autorità competenti. Per i domini italiani (http://www.nomedelladitta.it/) è competente la Naming Authority (http://www.nic.it/). Firmando il modulo di richiesta di un dominio .it un esercente si obbliga a rispettare la netiquette.Perciò chi da il via ad una campagna di pubblicità tramite e-mail, viola la netiquette ed il contratto firmato con il suo provider o la Naming Autorithy, e questi possono cancellare il dominio o l'indirizzo e-mail in questione.
Quando ricevo messaggi di spam cosa devo fare?
1.
Messaggio pubblicitario non richiesto da un indirizzo email .it (ad es. staff@nomedelladitta.it, il sito www.nomedelladitta.it esiste):
Inoltrate questo messaggio alla Naming Authority (abuse@NA.nic.it e per conosenza - cc - a info@nic.it) spiegando che si tratta di un'email pubblicitaria non richiesta. La Naming Authority può fermare queste attività (ulteriori dettagli su http://www.nic.it/NA/mailspam.html). Sul sito della NA trovate anche le spiegazione esatte per la segnalazione.
2.
Messaggio pubblicitario non richiesto da un indirizzo email concesso da un provider (nome@provider.xy, ad esempio nome@tin.it, nome@libero.it, nome@web.de, etc. - il sito www.nomedelprovider.it è il sito del provider)I
In questo caso il mittente non è intestatario di un dominio, ma spedisce i messaggi tramite un indirizzo concesso da un provider. Inoltrate il messaggio a abuse@provider.xy
(ad es. abuse@tin.it), spiegando che si tratta di pubblicità non richiesta.
3.
Messaggio pubblicitario non richiesto da un indirizzo e-mail .com oppure .net (ad es. staff@nomedelladitta.com, il sito www.nomedelladitta.com esiste)
In questo caso inoltrate il messaggio a uce@ftc.gov: è l'indirizzo email della "US Federal Trade Commission", che si occupa di "Unsolicited Commercial Email" (email pubblicitarie non richieste, appunto - è incirca l'equivalente americano della Naming Autorithy). Spiegate anche qui che si tratta di pubblicità non richiesta.
4.
Se ricevete un email non collocabile in una di queste categorie, o non siete sicuri riguardo ad un messaggio in particolare, informatevi su uno dei seguenti siti:
http://spam.abuse.net/spam
la 95/46 sulla tutela dei dati in generale,
la 97/66 sulla tutela dei dati nella telecomunicazione
la 97/6 sulle vendite a distanza.
Le prime due direttive stabiliscono che il consumatore deve dare il suo consenso per ricevere della pubblicità. In Italia questo è regolato con il principio di Opt-In: il consumatore deve esplicitamente richiedere l'invio della pubblicità (in soldoni, dovrà appositamente contrassegnare una casella).
L'ultima direttiva invece, che regolamenta le vendite a distanza - e quindi anche tutto il commercio elettronico - obbliga l'esercente che vuole utilizzare la posta elettronica come mezzo di pubblicità, a richiedere previamente il consenso del consumatore. Questa direttiva in Italia è stata recepita con il decreto legge n. 185 del 22 maggio 1999 che prevede sanzioni dai 500 ai 5.000 Euro, raddoppiabili in casi gravi o ripetuti. L'autorità competente è la Polizia Postale. Se volete far applicare le sanzioni di cui sopra dovrete perciò presentare un esposto (portate con voi il messaggio in questione stampato) alla Polizia Postale.
Lo spam inoltre è in contrasto con la netiquette, cioè il codice di autoregolamentazione di internet. Nel momento in cui un provider vi fornisce l'accesso a internet, voi sottoscrivete un contratto nel quale vi impegnate a rispettare la netiquette. La stessa cosa viene richiesta alle aziende che registrano un dominio (www.nomdedelladitta.com è un dominio) dalle autorità competenti. Per i domini italiani (http://www.nomedelladitta.it/) è competente la Naming Authority (http://www.nic.it/). Firmando il modulo di richiesta di un dominio .it un esercente si obbliga a rispettare la netiquette.Perciò chi da il via ad una campagna di pubblicità tramite e-mail, viola la netiquette ed il contratto firmato con il suo provider o la Naming Autorithy, e questi possono cancellare il dominio o l'indirizzo e-mail in questione.
Quando ricevo messaggi di spam cosa devo fare?
1.
Messaggio pubblicitario non richiesto da un indirizzo email .it (ad es. staff@nomedelladitta.it, il sito www.nomedelladitta.it esiste):
Inoltrate questo messaggio alla Naming Authority (abuse@NA.nic.it e per conosenza - cc - a info@nic.it) spiegando che si tratta di un'email pubblicitaria non richiesta. La Naming Authority può fermare queste attività (ulteriori dettagli su http://www.nic.it/NA/mailspam.html). Sul sito della NA trovate anche le spiegazione esatte per la segnalazione.
2.
Messaggio pubblicitario non richiesto da un indirizzo email concesso da un provider (nome@provider.xy, ad esempio nome@tin.it, nome@libero.it, nome@web.de, etc. - il sito www.nomedelprovider.it è il sito del provider)I
In questo caso il mittente non è intestatario di un dominio, ma spedisce i messaggi tramite un indirizzo concesso da un provider. Inoltrate il messaggio a abuse@provider.xy
(ad es. abuse@tin.it), spiegando che si tratta di pubblicità non richiesta.
3.
Messaggio pubblicitario non richiesto da un indirizzo e-mail .com oppure .net (ad es. staff@nomedelladitta.com, il sito www.nomedelladitta.com esiste)
In questo caso inoltrate il messaggio a uce@ftc.gov: è l'indirizzo email della "US Federal Trade Commission", che si occupa di "Unsolicited Commercial Email" (email pubblicitarie non richieste, appunto - è incirca l'equivalente americano della Naming Autorithy). Spiegate anche qui che si tratta di pubblicità non richiesta.
4.
Se ricevete un email non collocabile in una di queste categorie, o non siete sicuri riguardo ad un messaggio in particolare, informatevi su uno dei seguenti siti:
http://spam.abuse.net/spam
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