lunedì 4 agosto 2008

Cybersquatting

Immaginate di essere un attore famoso, anzi famosissimo e di chiamarvi Pinco Pallino (beh, certo che con un nome così è davvero un po' difficile diventare famosi, ma questa è un'altra storia...). Un bel giorno decidete di farvi un vostro sito internet e quale nome migliore da assegnargli che il vostro nome famossimo? Purtroppo quando andate a registrare il nome del dominio, scoprite che il sito pincopallino.it esiste già. Qualcuno vi ha battuto sul tempo! Un vostro omonimo, pensate voi. Altrimenti chi può avere interesse a battezzare il proprio sito prsonale col nome altrui? Attraverso ricerche su internet, scoprite con vostra grande sorpresa che il sito è intestato a un certo Eutrofio Quaquaraquà, che di omonimo o assonante al vostro nome non ha proprio niente. Venite a conoscenza del suo numero telefonico e lo contattate per chiedergli se è disponibile al trasferimento del dominio a voi. Lui si mostra gentile e disponibile e accetta di buon grado. Però, per farlo, vi chiede una cifra tale che, con la metà, ci avreste comprato tutta New York. E quando vede che voi rifiutate, vi dice che all'acquisto del sito col vostro nome è interessato anche un tal Al Capone, personaggio noto per non essere uno stinco di santo...
Se anche a voi è capitato di trovarvi nella stessa situazione di Pinco Pallino, ebbene sappiate di essere vittime di un cyber-crimine chiamato cybersquatting.
Cybersquatting è un'espressione anglosassone che indica il fenomeno di registrare nomi di dominio corrispondenti a marchi altrui o a nomi di personaggi famosi, non ancora registrati dai rispettivi aventi diritto, con lo scopo di rivenderlo, a prezzo altissimo, al proprietario del marchio o comunque a chi abbia interesse al trasferimento del dominio.
Si tratta di una pratica che sul finire degli anni Novanta in America era diffusissima e che prese piede successivamente anche in Italia in seguito all'entrata in vigore nel 1999 della regola che consente ai titolari di partita IVA la registrazione di un numero illimitato di domini
Gli Stati Uniti d'America sono stati il primo paese al mondo ad occuparsi della lotta al fenomeno con una legislazione ad hoc. Si tratta dell'Anticybersquatting Consumer Protection Act, entrato in vigore il 29 novembre 1999.
In Italia invece manca una disciplina legislativa ad hoc. Così la giurisprudenza prevalente ha fatto ricorso alla normativa relativa al diritto al nome (art. 7 del codice civile: la persona alla quale si contesti l'uso del proprio nome o che possa risentire del pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia può chiedere la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni) ed alla normativa dei marchi e dei segni distintivi (artt. 2569-2574 del codice civile; d.P.R. 8 maggio 1948 n.795; d.l.480/1992; d.P.R. 595/1993; d.l 189/1996). In base a tale orientamento il titolare di un marchio registrato ha il diritto di servirsene in modo esclusivo, e quindi anche di registrarlo come dominio. Nel caso in cui altri utilizzino il marchio registrandolo come dominio, il titolare potrà agire in giudizio.È utile sottolineare che il marchio può anche non essere registrato all'ufficio marchi e brevetti, l'importante è che abbia la giusta notorietà per consentire al titolare di poter vantare un diritto sul dominio già registrato. In simili occasioni si parla di "marchio di fatto".