Come sono lontani i tempi dei romani, quando capitava che un Crasso qualunque poteva diventare ricco a centinaia di milioni di sesterzi, accumulandoli con la più spregiudicata speculazione: arrivava a far incendiare interi quartieri per poi poter ricostruire nuovi caseggiati grandi il quadruplo.
A quel tempo a Roma non passava giorno che non si verificassero crolli e incendi. Il plutocrate Crasso di questi eventi ne aveva fatto un businness: avuta notizia di questi disastri si presentava sui luoghi e, dopo aver consolato l'afflitto proprietario dell'edificio crollato o andato in fumo, gli offriva di acquistare il suolo su cui sorgeva, naturalmente per un tozzo di pane; poi con una sua squadra di muratori appositamente addestrati ricostruiva in tempi brevi un'altro condominio da cui ricavare enormi profitti.
A quei tempi per perdere i risparmi di una vita e finire in mezzo alla strada (nel senso letterale del termine!) era un attimo. Non c'era per i risparmiatori nessuna granazia, nessuna tutela contro affaristi, speculatori e simili. Paradossalmente la maggiore garanzia del povero era proprio la sua …povertà! Nel senso che, non avendo ricchezze non aveva nulla da perdere.
Oggi invece, bene o male (speriamo più bene che male!), i risparmiatori sono tutelati da leggi, fondi, assicurazioni. E quando questi non bastano interviene anche il goevrno
La notizia è di pochi giorni fa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per fissare disposizioni urgenti in materia di stabilità del sistema bancario e tutela del risparmio. Per fare fronte alla crisi della finanza ed evitare il fenomeno della corsa agli sportelli il governo ha messo a disposizione un fondo, della cui entità però nulla si conosce! Il premier ha assicurato che nessuna banca italiana andrà a zamp ella’aria e che quindi nessun risparmiatore rimarrà in brache di tela. In Italia un fondo interbancario garantisce i depositi bancari dei risparmiatori fino ad un ammontare di 103 mila euro. Per iniettare fiducia il governo ha assicurato il proprio intervento a sostegno di questo fondo interbancario nel caso in cui quest'ultimo non riuscisse a risarcire tutti i risparmiatori danneggiati dal, facciamo gli scongiuri!,eventuale ed ipotetico fallimento di qualche istituto bancario italiano.
L’ istituzione di questo fondo interbancario di tutela dei depositi è avvenuto nel 1987 sulla base di una direttiva europea che prevede un livello minimo di garanzia di 20.000 euro per singolo depositante. Il legislatore italiano ha recepito il provvedimento europeo con il Dl del 4 dicembre 1996 n. 659, in cui si prevede che «il limite massimo di rimborso, richiamato dallo Statuto del Fondo interbancario di tutela dei depositi, non può essere inferiore a 103.291,38 Euro, per depositante». Il Fondo garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonchè delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.
Del Fondo fanno parte il presidente dell'Abi e il responsabile della Vigilanza di Bankitalia e vi aderiscono tute le banche italiane (297), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Sono garantit dal Fondo:
- Conti correnti, depositi (anche vincolati), assegni circolari, certificati di deposito nominativi
Sono escluse dalla protezione:
- i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
- il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita). Tecnicamente il fondo interviene dopo la dichiarazione di insolvenza della banca e a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia. Entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca vengono rimborsati i depositi fino ad un massimo di 20.000 euro a depositante. Il termine può salire a 9 mesi se Bankitalia riconosce circostanze eccezionali. La restante parte viene restituita, entro il limite di 103.291,38 euro, in base ai tempi della liquidazione stabiliti dai liquidatori e dunque con tempistiche che possono essere lunghe. L'ammontare delle risorse che le consorziate si impegnano a somministrare complessivamente al Fondo per gli interventi è stabilito dall'assemblea in misura compresa fra lo 0,4 e lo 0,8 per cento dei fondi rimborsabili di tutte le consorziate alla data del 30 giugno dell'anno precedente
Sulla base di quello che sta scritto sul sito ufficiale del FITD, in caso di fatalità (scongiuri!) Si recupera il 100%, fino al massimo di 103.291,38 euro per depositante
La tutela offerta dal FITD è per depositante, dunque nel caso di un conto cointestato la garanzia è di 103.291,38 euro per ciascun depositante, a condizione che i depositanti titolari del conto cointestato non possiedano altri conti correnti presso lo stesso istituto.
A quel tempo a Roma non passava giorno che non si verificassero crolli e incendi. Il plutocrate Crasso di questi eventi ne aveva fatto un businness: avuta notizia di questi disastri si presentava sui luoghi e, dopo aver consolato l'afflitto proprietario dell'edificio crollato o andato in fumo, gli offriva di acquistare il suolo su cui sorgeva, naturalmente per un tozzo di pane; poi con una sua squadra di muratori appositamente addestrati ricostruiva in tempi brevi un'altro condominio da cui ricavare enormi profitti.
A quei tempi per perdere i risparmi di una vita e finire in mezzo alla strada (nel senso letterale del termine!) era un attimo. Non c'era per i risparmiatori nessuna granazia, nessuna tutela contro affaristi, speculatori e simili. Paradossalmente la maggiore garanzia del povero era proprio la sua …povertà! Nel senso che, non avendo ricchezze non aveva nulla da perdere.
Oggi invece, bene o male (speriamo più bene che male!), i risparmiatori sono tutelati da leggi, fondi, assicurazioni. E quando questi non bastano interviene anche il goevrno
La notizia è di pochi giorni fa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per fissare disposizioni urgenti in materia di stabilità del sistema bancario e tutela del risparmio. Per fare fronte alla crisi della finanza ed evitare il fenomeno della corsa agli sportelli il governo ha messo a disposizione un fondo, della cui entità però nulla si conosce! Il premier ha assicurato che nessuna banca italiana andrà a zamp ella’aria e che quindi nessun risparmiatore rimarrà in brache di tela. In Italia un fondo interbancario garantisce i depositi bancari dei risparmiatori fino ad un ammontare di 103 mila euro. Per iniettare fiducia il governo ha assicurato il proprio intervento a sostegno di questo fondo interbancario nel caso in cui quest'ultimo non riuscisse a risarcire tutti i risparmiatori danneggiati dal, facciamo gli scongiuri!,eventuale ed ipotetico fallimento di qualche istituto bancario italiano.
L’ istituzione di questo fondo interbancario di tutela dei depositi è avvenuto nel 1987 sulla base di una direttiva europea che prevede un livello minimo di garanzia di 20.000 euro per singolo depositante. Il legislatore italiano ha recepito il provvedimento europeo con il Dl del 4 dicembre 1996 n. 659, in cui si prevede che «il limite massimo di rimborso, richiamato dallo Statuto del Fondo interbancario di tutela dei depositi, non può essere inferiore a 103.291,38 Euro, per depositante». Il Fondo garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonchè delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.
Del Fondo fanno parte il presidente dell'Abi e il responsabile della Vigilanza di Bankitalia e vi aderiscono tute le banche italiane (297), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa.
Sono garantit dal Fondo:
- Conti correnti, depositi (anche vincolati), assegni circolari, certificati di deposito nominativi
Sono escluse dalla protezione:
- i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
- il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita). Tecnicamente il fondo interviene dopo la dichiarazione di insolvenza della banca e a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia. Entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca vengono rimborsati i depositi fino ad un massimo di 20.000 euro a depositante. Il termine può salire a 9 mesi se Bankitalia riconosce circostanze eccezionali. La restante parte viene restituita, entro il limite di 103.291,38 euro, in base ai tempi della liquidazione stabiliti dai liquidatori e dunque con tempistiche che possono essere lunghe. L'ammontare delle risorse che le consorziate si impegnano a somministrare complessivamente al Fondo per gli interventi è stabilito dall'assemblea in misura compresa fra lo 0,4 e lo 0,8 per cento dei fondi rimborsabili di tutte le consorziate alla data del 30 giugno dell'anno precedente
Sulla base di quello che sta scritto sul sito ufficiale del FITD, in caso di fatalità (scongiuri!) Si recupera il 100%, fino al massimo di 103.291,38 euro per depositante
La tutela offerta dal FITD è per depositante, dunque nel caso di un conto cointestato la garanzia è di 103.291,38 euro per ciascun depositante, a condizione che i depositanti titolari del conto cointestato non possiedano altri conti correnti presso lo stesso istituto.
ES.1: il conto cointestato ammonta a 100.000, i cointestatari cono 2 --> a ciascun cointestatario spettano 50.000 euro;
ES.2: il conto cointestato ammonta a 300.000, i cointestatari sono 2 --> a ciascun cointestatario spettano 103.291,38 euro.
Se si possiedono PIU’ CONTI NELLA STESSA BANCA, la garanzia è per depositante e per banca, indipendentemente dal numero di conti aperti presso uno stesso istituto. Ai fini dell’applicazione del livello di copertura di 103.291 euro si procede a cumulare i depositi dei vari conti intestati alla stessa persona.
Se si possiedono PIU’ CONTI NELLA STESSA BANCA, la garanzia è per depositante e per banca, indipendentemente dal numero di conti aperti presso uno stesso istituto. Ai fini dell’applicazione del livello di copertura di 103.291 euro si procede a cumulare i depositi dei vari conti intestati alla stessa persona.
ES.1: il depositante X ha 3 conti presso la banca A, uno di 10.000 euro, uno di 100.000 euro e uno di 50.000 euro. Il saldo è 160.000, il depositante sarà rimborsato per 103.291,38. Inoltre, se uno dei conti è cointestato, al cointestatario che ha anche altri conti presso la stessa banca si attribuisce la parte del conto cointestato a lui spettante.
ES.2: il depositante X ha 3 conti presso la banca A, uno di 10.000 euro, uno di 100.000 euro e uno cointestato con altri 2 depositanti di 60.000 euro (20.000 euro per ciascuno dei 3 cointestatari). Il saldo è 130.000 euro, il depositante X sarà rimborsato per 103.291 euro.
Se si ha un CONTO ON LINE si è TUTELATI ALLO STESSO MODO, SE trattasi di prodotto offerto da una delle banche aderenti al FITD.
IL CONTO ARANCIO E’ GARANTITO DAL FITD. INGDIRECT è filiale italiana di banca olandese ed aderisce volontariamente al FITD dal 2002 per integrare la garanzia offerta dal sistema di assicurazione dei depositi del paese di origine (Olanda) fino al limite garantito dal Fondo italiano.
Il prodotto ARANCIO PIU’ è GARANTITO dal FITD, in quanto assimilabile a conto vincolato.
Se la banca aderisce al FITD, le condizioni e la garanzia offerte saranno le medesime di quelle delle banche italiane. Se la banca non aderisce al FITD, la garanzia corrisponderà a quella offerta dallo Schema di Assicurazione dei Depositi del paese di origine della banca.
Queste informazioni e molte altre ancora le trovate sul sito ufifciale del FITD all’indirizzo
Se si ha un CONTO ON LINE si è TUTELATI ALLO STESSO MODO, SE trattasi di prodotto offerto da una delle banche aderenti al FITD.
IL CONTO ARANCIO E’ GARANTITO DAL FITD. INGDIRECT è filiale italiana di banca olandese ed aderisce volontariamente al FITD dal 2002 per integrare la garanzia offerta dal sistema di assicurazione dei depositi del paese di origine (Olanda) fino al limite garantito dal Fondo italiano.
Il prodotto ARANCIO PIU’ è GARANTITO dal FITD, in quanto assimilabile a conto vincolato.
Se la banca aderisce al FITD, le condizioni e la garanzia offerte saranno le medesime di quelle delle banche italiane. Se la banca non aderisce al FITD, la garanzia corrisponderà a quella offerta dallo Schema di Assicurazione dei Depositi del paese di origine della banca.
Queste informazioni e molte altre ancora le trovate sul sito ufifciale del FITD all’indirizzo