venerdì 22 agosto 2008

E-commerce, alcuni consigli per non farsi fregare on-line

1)
verificare la presenza online di informazioni relative all’organizzazione della società di vendita. Spesso è sufficiente conoscere un numero di telefono fisso per effettuare un primo riscontro sull’esistenza di quella società. Lo stesso vale per la pubblicazione di un domicilio fisico (diffidare sempre da chi mette solo l’e-mail, ndr)
2)
buon segno se nell’home page appare il numero di partita Iva della società e dell’iscrizione alla Camera di Commercio: cliccando sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scoprire se la ditta esiste e se corrisponde a quella cui stiamo per dare dei soldi. 3) la finanziarie e di intermediazione hanno l’obbligo di legge di inserire nella prima schermata il link al sito dell’Ufficio Italiano Cambi con il loro relativo numero di iscrizione.
MEZZI ELETTRONICI DI PAGAMENTO
Premesso che nemmeno la presenza di un documento di identità garantisce al cento per cento la coincidenza tra il portatore e titolare della carta, possiamo tutelarci in questo modo:
1)
mai mostrare carta e pin ad estranei (può apparire un’ovvietà ma continua ad accadere, al pari di scrivere il pin sul retro della carta stessa)
2)
non rispondere a nessuna e-mail dove si avvisa che “la vostra banca ha momentaneamente il sito offline e per effettuare operazioni urgenti utilizzare quest’altro sito” (il phishing è altrimenti servito)
3)
ritirare sempre gli scontrini degli avvenuti pagamenti con carta di credito e, se non li si conserva, farli a pezzetti e non buttarli nello stesso cestino
4) verificare che nell’url del sito di shopping compaia la lettera “s” dopo “http” e che, in basso a destra, vi sia un lucchetto giallo: entrambi sono garanzia di sicurezza
5) attivare il servizio Sms dell’avvenuto uso della carta (non tutti gli istituti bancari lo reclamizzano a dovere): una strisciata effettuata, un Sms ricevuto.
6) e se quanto sopra non dovessa bastare, ricordarsi che è indispensabile disconoscere acquisti truffaldini entro e non oltre i sessanta giorni.